Uno degli strumenti più utilizzato in Italia per il trasferimento di beni mobili ed immobili è la DONAZIONE. Per questa ragione oggi vogliamo parlarvi di due prodotti assicurativi appositamente studiati per la tutela dei beni oggetto di donazione.
Il primo prodotto
è dedicato alla facilitazione della compravendita di un bene donato con il quale s'intende tutelare due soggetti:
l'acquirente di un bene che è stato oggetto di donazione per poter essere assicurato dal rischio relativo all'obbligo di restituzione dell'immobile all’erede legittimario del donante;
il creditore ipotecario dell’acquirente poiché, in questo modo, sarà assicurato dal rischio di cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile a seguito della restituzione dello stesso all’erede legittimario del donante. Non è necessaria alcuna appendice di vincolo in quanto il creditore ipotecario è direttamente e automaticamente beneficiario della polizza;
Né il donatario né il suo creditore ipotecario potranno essere i beneficiari di questa copertura.
Numerosi sono i vantaggi insiti in questa copertura assicurativa:
Previene il verificarsi del rischio di restituzione dell’immobile, libero da eventuale ipoteca, versando direttamente all’erede legittimario l’equivalente in denaro previsto dall’art. 563 c.c.;
Il pagamento all’erede legittimario è effettuato già in primo grado di giudizio e comunque non appena il provvedimento è esecutivo. In tal modo il terzo proprietario non perde la proprietà del bene e la banca non può perdere l’ipoteca;
Le spese legali del procedimento giudiziale sono a carico della Compagnia;
Il valore del massimale può essere adeguato nel tempo alle necessità degli assicurati;
La copertura è affidabile anche in caso di aggravamento del rischio derivante da un mutamento delle circostanze (quale ad esempio la nascita di un secondo figlio del donante), dato che la Compagnia ha rinunciato espressamente all’annullamento della polizza;
La copertura opera sino ad avvenuta prescrizione del diritto del legittimario (es: trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione in assenza di opposizioni o in caso di donante deceduto da oltre 10 anni senza che sia stata trascritta alcuna domanda di riduzione);
La tutela rimane attiva anche in caso di cartolarizzazione del mutuo;
La polizza si trasferisce senza costi aggiuntivi;
Il secondo prodotto
ha lo scopo di facilitare la concessione di finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione di immobili donati o alla costruzione su un terreno di provenienza donativa, o richiesti per ragioni di liquidità. La copertura è volta a tutelare la banca che finanzia il donatario e può, pertanto, essere richiesta dal donatario stesso che sia anche legittimario del donante.
Il beneficiario (la banca) è coperto dal rischio di perdere la garanzia ipotecaria a seguito dell'esercizio di un'azione di riduzione ex art. 561 c.c. L’indennizzo a favore della banca sarà pari al capitale residuo del finanziamento.
Il pagamento dell’indennizzo al beneficiario è effettuato a seguito della sentenza definitiva che, in accoglimento della richiesta del legittimario, dichiari la riduzione della donazione cui consegua la restituzione dell'immobile ai sensi dell’art. 561 c.c.
La copertura è affidabile anche in caso di aggravamento del rischio derivante da un mutamento di circostanze (quale ad esempio la nascita di un secondo figlio del donante), dato che la Compagnia ha rinunciato espressamente all’annullamento della copertura.
La polizza avrà efficacia fino alla prescrizione del diritto del legittimario di agire in riduzione della donazione ovvero fino al momento dell’estinzione del finanziamento.
Enne Consulting, Broker esperto nei rischi speciali, è in grado di fornire questo tipo di coperture assicurative e personalizzarle ad hoc per ogni singola esigenza del Cliente.
Contattateci e approfondiremo ogni aspetto!
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